Destinare il TFR all'azienda o a un fondo? La scelta migliore per il benessere della famiglia.

Entro 6 mesi dall'assunzione, la legge prevede che si debba decidere a chi destinare il Trattamento di Fine rapporto. Ecco le opzioni possibili e cosa comportano le relative decisioni.

Al momento di entrare stabilmente nel mondo del lavoro o cambiando azienda, devi fare una scelta molto importante: destinare le quote del tuo TFR.

Con il decreto legge 252 del 2005[1], infatti, lo Stato offre possibilità di mantenerle in azienda, oppure investirle in un fondo pensione. Due scelte che hanno caratteristiche differenti, ma che riguardano il tuo futuro e, pertanto, vanno ponderate con attenzione.

 

Destinare il TFR: è gratis se lo lasci in azienda ma non se scegli un fondo pensione

Se decidi di lasciare il TFR in azienda non sono previsti costi, devi solo compilare una richiesta che normalmente viene gestita dal responsabile del personale oppure dall’ufficio amministrativo (e che puoi chiedere se non ti è stata fornita).

Viceversa destinare il TFR ad un fondo pensione comporta il pagamento delle commissioni. Come ti è facile immaginare, queste spese variano a seconda della compagnia assicurativa, del fondo pensione scelto o del suo “profilo di rischio”.

Come evidenziato dalle relazioni annuali della COVIP, la commissione di vigilanza sui fondi pensione, i meno onerosi sono i fondi negoziali (detti anche fondi chiusi).[2] Di norma sono frutto di accordi tra aziende datrici di lavoro, sindacati e assicurazioni, ma non sono accessibili a chiunque.

I Fondi chiusi sono destinati solo ad alcuni lavoratori, appartenenti a categorie o settori specifici. I fondi negoziali più diffusi possono essere di tre tipi:

  • i fondi di categoria o di settore, destinati a lavoratori che hanno sottoscritto contratto collettivo di lavoro di quella specifica categoria o settore (es. CCNL Metalmeccanici);
  • fondi pensione aziendali, che sono frutto di accordi che riguardano specifiche aziende e i suoi lavoratori;
  • fondi pensione territoriali, sottoscrivibili da lavoratori presenti su una area geografica predeterminata.

All’interno dei fondi chiusi esistono poi differenti “linee” che utilizzano strumenti d'investimento coerenti e creano dei profili di rischio differenti. Le commissioni applicate possono esser commisurate alla rischiosità del fondo ed aumentare di conseguenza.

Se non hai la possibilità di sottoscrivere un fondo chiuso e non vuoi destinare il TFR in azienda, puoi scegliere uno dei tantissimi fondi pensione aperti, che sono accessibili a tutti. Sebbene le commissioni siano leggermente più alte, l’offerta è ampia e, anche in questo caso, esistono differenti profili tra cui scegliere.

Gli aspetti fiscali del TFR: tassazione e agevolazioni

La scelta di collocare il TFR presso un fondo pensione, ti consente di portare i versamenti volontari in deduzione nella dichiarazione dei redditi, fino al limite annuo di €5.164,57. Questo vantaggio fiscale si può estendere oltre il termine della pensione.

A fare da contraltare a questa agevolazione, ci sono però degli aspetti svantaggiosi legati alle tassazioni che devi assolvere come per tutti i rendimenti derivanti dagli investimenti (presenti nei fondi pensione). Oltre questi devi considerare l'imposta di riscossione delle somme (al momento della riscossione stessa) che può essere molto onerosa, anche se, per legge, si abbassa progressivamente fino a un minimo del 9%.

Il TFR lasciato in azienda è sottoposto a tassazione solo al momento dello svincolo delle somme.

Queste possono infatti essere richieste:

  • per quiescenza, ovvero nel momento del pensionamento;
  • per cessazione anticipata del rapporto di lavoro;
  • in occasione di richieste di anticipazione.

La tassazione che viene applicata non è mai più bassa del 23% ed è frutto di un calcolo che fa l’Agenzia delle Entrate. Vengono considerati gli scaglioni IRPEF di appartenenza nei 5 anni precedenti alla svincolo delle somme e, successivamente, fatta una media dalla quale uscirà la percentuale che ti verrà trattenuta. Va da se che, più è alta l’imposta pagata negli anni precedenti, più tasse dovrai allo Stato.

Riuscire ad abbassare la base imponibile almeno in questo lustro, ti consentirebbe di ricevere un TFR netto più alto.

TFR in busta paga per dipendenti pubblici e privati: tempi per la liquidazione, rendimenti e rischi

Il TFR spetta sia ai dipendenti pubblici (chiamato spesso buonuscita), sia ai privati.

Per i dipendenti pubblici, si parla di TFR solo per gli assunti dopo il 31 dicembre 2000, in precedenza esistevano diverse buonuscite a seconda dell’Ente di appartenenza:

  • Indennità di buonuscita, riservato ai dipendenti dei Ministeri, delle Agenzie statali di tipo fiscale e dell’istruzione (scuole e università);
  • Indennità premio di servizio, per gli assunti negli Enti locali e nel Servizio Sanitario;
  • Indennità di anzianità, per gli appartenenti a Enti Pubblici non economici e alle camere di commercio.

Inoltre i dipendenti del pubblico impiego hanno la possibilità di destinare parte o tutto il proprio TFR in fondi pensioni negoziali riservati alle loro categorie.

In questi casi il TFR viene versato in unica soluzione solo se inferiore a 50mila euro; oltre questa somma l’indennità viene spezzata in due o tre rate annuali a seconda dell’importo. Oltre i 100mila euro lordi, tra la prima rata e l’ultima passano più di 24 mesi.

Un’altra differenza sta nei tempi di liquidazione: se nel caso di un’azienda privata, il TFR viene dato al lavoratore entro 45 giorni, per quanto riguarda i dipendenti pubblici, i tempi necessari per ricevere quanto spetta sono più lunghi e cambiano a seconda del motivo che ha portato al termine il rapporto di lavoro.

Secondo la legge vigente, il dipendente pubblico ha diritto al TFR:

  • entro 105 giorni: se il rapporto di lavoro è cessato per inabilità o decesso;
  • dopo 1 anno: se il rapporto di lavoro è cessato per il pensionamento e raggiungimento dei requisiti di servizio o età;
  • dopo 2 anni: se il rapporto di lavoro è cessato per dimissioni volontarie, licenziamento o destituzione.

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Il rendimento del tuo TFR, lasciato in azienda, è stabilito dal Codice civile [3] e si calcola prendendo in considerazione l'indice ISTAT mensile dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, a cui si aggiunge un tasso fisso dello 0,125 mensile.

Per i fondi pensione, invece, i rendimenti sono commisurati alla loro composizione.

Ma quali rischi corri?

I fondi pensione sono, a norma di legge, separati dagli attivi patrimoniali della compagnia che li gestisce. Di fatto vengono versati in una banca depositaria esterna e non sono soggetti al fallimento[5].

Nel caso del TFR in azienda, la tutela è prevista dall’articolo 2 della legge 297/82 che recita: "con lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro in caso di insolvenza del medesimo nel pagamento del TFR, di cui all'art. 2120 c.c., spettante ai lavoratori o loro aventi diritto". [6]

Dunque, nel caso di insolvenza dell’azienda hai la possibilità di rivolgerti a questo fondo di tutela, altrimenti devi cercare di recuperare il trattamento di fine rapporto in altra maniera, ad esempio con la messa in mora dell’impresa.

Conclusioni e consigli utili.

La scelta se destinare o meno il TFR ad un fondo pensione dipende, anche, dalla vita lavorativa che hai ancora di fronte.

  • Più la pensione è lontana, più un fondo pensione complementare può essere la soluzione adatta a costruire il così detto “secondo pilastro”. Una rendita, cioè, da aggiungere alla pensione che verrà erogata dall'INPS.
  • Se l’approssimarsi dell’uscita dal monda lavorativo è imminente, è plausibile che non riuscirai ad accumulare abbastanza per poterlo tramutare in rendita.
  • Se appartieni a categorie specifiche di lavoratori, potresti avere a disposizione fondi dedicati, con condizioni diverse da quelli aperti. Nulla ti vieta, però, di optare per un’altra compagnia.
  • Puoi optare per diversi fondi pensione: da una parte puoi accantonare la quota del TFR, dall’altra puoi versare una rata volontaria a tua scelta. Tieni comunque a mente che in deduzione potrai portare al massimo €5.164,57 tra tutti e due i fondi.

Fonti per questo articolo

[1] http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/05252dl.htm

[2] https://www.covip.it/?cat=35

[3] https://www.brocardi.it/codice-civile/libro-quinto/titolo-ii/capo-i/sezione-iii/art2120.html

[4] https://www.consultique.com/it-it/dal-2007-i-fondi-pensione-hanno-battuto-il-tfr.aspx

[5] http://www.parlamento.it/leggi/deleghe/05252dl.htm – articolo 7

[6] http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/3/19/15G00046/sg

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