Congedo di paternità al posto della maternità: ecco in quali casi è possibile

A parte i giorni di paternità obbligatoria, che sono esclusivi per il neo-papà, esiste la possibilità di godere di alcuni giorni facoltativi in sostituzione dei giorni spettanti alla mamma. Ecco quando il congedo può essere fruito dal padre e quali sono i limiti di tempo.

La legge di stabilità per il 2019 ha modificato la precedente legge del 2018, in materia di giorni di permesso spettanti al padre in occasione della nascita di un figlio o dell’ingresso in famiglia di un minore, in caso di adozione o affidamento, portando i giorni di astensione obbligatoria, senza decurtazione di stipendio, da 4 a 5. Oltre ai giorni obbligatori, esiste la possibilità, per il neo-papà, di usufruire di 1 giorno di congedo facoltativo. Tali diritti non sono sottoposti alla discrezionalità del datore di lavoro.

La differenza tra obbligatorio e facoltativo, invece, sta nelle condizioni stabilite per poter usufruire di questi permessi.

Nel dettaglio, non c’è nessuna condizione specifica per i giorni di astensione obbligatoria, mentre ci sono alcune limitazioni per poter utilizzare il giorno facoltativo e altri giorni concessi successivamente.

Con questo post, cercheremo di capire come si può utilizzare il congedo parentale prolungando la paternità, al posto della maternità.

Congedo di paternità: cos’è

La Legge di Bilancio del 2018, in vigore per tutto il 2019, ha confermato il congedo di paternità, con qualche novità rispetto all’anno precedente.

Il termine indica un periodo di astensione “obbligatoria” dal lavoro che spetta al neo-papà dipendente in occasione della nascita di un figlio, affidamento o adozione, entro e non oltre il 5° mesi di vita del bambino o il 5° mese dall’arrivo del minore in famiglia.

Si tratta, come già accennato, di un diritto che non è sottoposto alla discrezionalità del datore di lavoro. Inoltre, tale astensione dal lavoro non è in alcun modo soggetta a decurtazioni di stipendio.

Leggi qui come fare domanda all’Inps per ottenere il congedo.

Paternità obbligatoria: quanti giorno sono e a chi spettano

Il congedo di paternità, così come stabilito, ad oggi, dalla legge, prevede 5 giorni di astensione obbligatoria e 1 giorno di astensione facoltativo. Quest’ultimo, a differenza dei 5 giorni obbligatori, spetta ai neo-papà solo a determinate condizioni.

Il neo papà può usufruire di tali permessi, senza decurtazioni di stipendio, entro il 5° mese  di vita del bambino, in caso di nascita, o il 5° dall’arrivo del minore in famiglia, in caso di adozione o affidamento. Il congedo di paternità, infatti, esteso anche ai padri affidatari e adottivi e soggetto allo stesso trattamento e, dunque, senza decurtazioni di stipendio. [1]

Il periodo di astensione, tuttavia, spetta solo ai neo-papà lavoratori dipendenti.

I giorni di congedo possono essere goduti anche in via non continuativa e in contemporanea con il periodo di astensione dal lavoro della madre, più noto come “maternità”.  Tali regole valgono per i papà dei figli nati dal 01 gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 e potranno essere confermate o variate con la prossima legge di bilancio.

Paternità facoltativa: quali sono le condizioni per poterne usufruire?

L’astensione facoltativa dal lavoro per i neo-papà, per l’anno 2019 e fino ad ulteriore disposizione, è di 1 giorno.

Il termine “facoltativo” indica la possibilità, per il padre, di scegliere se usufruire o meno del permesso, entro i 5 mesi di vita del nuovo nato o entro il 5° mese dall’arrivo del minore, in caso di adozione o affido.

C’è una condizione precisa che permette al neo-papà di utilizzare questo giorno per assistere la sua famiglia: se la madre rinuncia a una delle sue giornate di congedo, rientrando un giorno prima a lavoro, il papà può utilizzare questo “plus”.

Ovviamente, il diritto del papà di assentarsi per un ulteriore giorno vale anche se la madre ha rinunciato in tutto o in parte alla maternità, e non ad un solo giorno.

Come per l’astensione obbligatoria, il permesso facoltativo può essere richiesto in contemporanea con il permesso obbligatorio e la retribuzione è totale, al 100%.

Il trattamento normativo e previdenziale è regolato dagli articoli 29 e 30 del decreto legislativo del 26 marzo 2001, n. 151.[2]

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 [1] https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=50584

[2] https://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/01151dl.htm

 

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