Assicurazione in itinere, sai che sei tutelato anche nel percorso casa-lavoro?

Se sei dipendente devi sapere che sei tutelato anche nel percorso che collega la tua casa al posto di lavoro. In questo modo è possibile per te richiedere risarcimenti per eventuali contrattempi che si verificano in questo tempo, a patto di rispettare determinate regole. Vediamole nel dettaglio.

Per un dipendente che si sposta con la propria auto per raggiungere il luogo di lavoro, il tragitto casa – lavoro – casa è un momento nel quale il rischio di incappare in contrattempi e imprevisti può stimolare una giusta riflessione sulla sicurezza.

Devi sapere però che, in questi casi, esiste la tutela dell’art.12 del D.lgs 23 febbraio 2000 n. 38 [1]. La legge ha, infatti, previsto tre casi nei quali si parla di infortuni in itinere:

  • se occorsi nel percorso casa-lavoro;
  • se occorsi mentre ti rechi da un luogo di lavoro ad un altro;
  • se occorsi durante il tragitto dal luogo di lavoro a quello dove consumerai la pausa pranzo (qualora sia prevista una mensa aziendale).

Ma come comportarsi in questi casi? Vediamo insieme quali accortezza seguire.

 

La copertura della polizza obbligatoria

Già dal 1965 l’ordinamento legislativo italiano si è dotato di norme che obbligano i datori di lavoro a stipulare assicurazioni per gli infortuni sul lavoro [2]. La copertura è valida ed operativa anche qualora non venga versato il contributo annuale, ponendoti al sicuro da ulteriori spiacevoli imprevisti.

Esistono anche cause di esclusione che fanno venir meno la tutela, come ad esempio:

  • se il sinistro avviene seguendo un itinerario diverso da quello più breve e diretto per raggiungere il posto di lavoro;
  • se compi una ingiustificata deviazione dal percorso che avresti dovuto seguire. In questo caso bisogna specificare che la deviazione del tragitto casa-lavoro dovuta all'accompagnamento dei figli a scuola, è comunque oggetto di indennizzo [3].

L’Inail considera dei casi di applicabilità della tutela, anche se il lavoratore dovesse deviare dal suo tragitto abitudinario nei casi in cui:

  • sia necessario, per direttiva del datore di lavoro, effettuare una deviazione o l’interruzione del tragitto abitudinario;
  • sia necessario, per cause di forza maggiore deviare dal normale itinerario (es. un guasto meccanico, chiusura di una strada, etc.)
  • sia necessario effettuare una breve sosta che non alteri le condizioni di rischio.

Alcune particolarità dell’infortunio in itinere

Come avrai intuito, per ottenere un indennizzo dovuto ad infortunio in itinere, è necessario che vengano rispettate determinate caratteristiche.

La scelta del mezzo di trasporto ha la sua valenza. Perciò, attenzione a scegliere di utilizzare un mezzo privato: l’indennizzo è riconosciuto solo se questa decisione è strettamente necessaria: ossia se non esistono mezzi pubblici di trasporto che collegano la casa con il luogo di lavoro, ovvero non c’è coincidenza tra l’orario dei mezzi pubblici e quello del lavoro.

Puoi, ad esempio, decidere di andare a lavorare in bicicletta, ma devi tener presente che l’Inail riconoscerà l’indennizzo solo in caso di infortunio derivante da sinistro avvenuto su pista ciclabile o zona interdetta al traffico. Nei percorsi che prevedono pista ciclabile e strada, può essere riconosciuto il risarcimento da infortunio solo se sussistono condizioni che rendono necessario l’uso della bicicletta in zone non ciclabili.

 

La scelta di più tutele

Oltre alle difficoltà oggettive di dimostrare che quello che percorri tutti i giorni con la tua auto è il percorso più breve e non hai alternative offerte dai mezzi pubblici, gli indennizzi previsti dall’Inail coprono solo se il danno biologico riportato è superiore al 6%

Ma a quanto ammontano questi indennizzi? L’Inail ha previsto tre scaglioni per il danno biologico:

  • fino al 5% nessun risarcimento (franchigia);
  • dal 6 al 15% in forma capitale in base alle tabelle Inail;
  • dal 16% al 100% in forma di rendita vitalizia calcolata sul valore delle tabelle Inail (non estendibile agli eredi)[4]

Nel primo caso, infatti, se le lesioni riportate sono al di sotto del 6%, non ci sarà nessun intervento da parte dell’Inail, negli altri due casi l’indennizzo è previsto, ma solo per il danno biologico.

Alla luce di tutto ciò, scegliere di sottoscrivere una polizza infortuni ti consente di avere una maggiore tutela per te e per chi ti sta accanto. Attraverso un’assicurazione hai la possibilità di tutelarti in caso di infortunio anche di lieve entità, di invalidità (parziale o permanente), non solo nel tragitto in itinere, ma anche nella vita di tutti i giorni.

MetLife mette a tua disposizione una polizza infortuni che si prende cura della tua salute in Italia e all’estero, 24 ore su 24, al lavoro e nel tempo libero. In caso di necessità Pronto, Protetto, via ti garantisce infatti una indennità giornaliera per permetterti di ricevere le giuste terapie a casa o in ospedale, senza imprevisti per il tuo portafogli. Un aiuto concreto nel caso in cui fosse necessario un gesso oppure una riabilitazione, delle terapie per tornare in forma, o un’assenza prolungata dal lavoro. Inoltre hai la possibilità di estendere le tutele a tutta la famiglia con una spesa complessiva di meno di 300 euro l’anno.

Puoi dunque avere maggiori tutele rispetto a quelle già previste dall’Inail e affrontare con maggiore serenità anche il quotidiano percorso verso il luogo di lavoro.

Conclusioni e consigli finali: cosa fare nel caso di infortunio in itinere

Al verificarsi di un imprevisto, nel tragitto che ti porta a lavoro da casa, o viceversa ricordati che devi:

  • avvisare immediatamente il datore di lavoro che deve procedere a fare la relativa denuncia qualora la prognosi fosse superiore a 3 giorni entro 2 giorni dalla ricezione del certificato medico ovvero entro 24 ore dall’evento in caso di imprevisti più gravi;
  • ricorda che, se ritardi nella comunicazione, potresti perdere il diritto alle indennità di legge per i giorni di latenza, nei quali, cioè, il datore di lavoro non è a conoscenza dell’accaduto;
  • sottoporti alle cure mediche necessarie e prescritte;
  • una volta acquisito il certificato medico puoi trasmettere l’identificativo al datore di lavoro, anche se oggi la trasmissione avviene telematicamente;
  • essere reperibile per la visita fiscale nei giorni di convalescenza negli stessi orari di lavoro.

Fonti per questo articolo

[1] http://www.parlamento.it/parlam/leggi/deleghe/00038dl.htm

[2] http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/1965/10/13/257/so/0/sg/pdf

[3] https://www.Inail.it/cs/internet/comunicazione/news-ed-eventi/news/ucm_161606_anche_gli_infortuni_avvenuti_.html

[4] https://www.laleggepertutti.it/190679_danno-biologico-le-tabelle-inail

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