Legge di stabilità e polizze vita TCM

La Legge di Stabilità conserva il diritto all'esonero dalle tasse di successione. Dopo l'iniziale preoccupazione scatenata dall'annuncio che il Ddl Stabilità avrebbe introdotto imposte aggiuntive sulle assicurazioni temporanee caso morte, arriva la smentita

Tassazione Irpef al 26% sulla successione dei capitali assicurati anche in una polizza Temporanea Caso Morte. Era questo il preoccupante scenario per milioni di italiani, all'indomani delle prime indiscrezioni e analisi sulla Legge di Stabilità 2015. 

Niente di fondato, per fortuna e il chiarimento definitivo è arrivato da una Circolare dello scorso aprile, pubblicata dall'Agenzia delle Entrate, che richiama e precisa le regole definite dal Governo e dal Ministro Padoan.

La tassazione riguarderà, infatti, soltanto quelle rendite di natura finanziaria e non i capitali assicurati in una polizza vita TCM, come chiarisce la Circolare n.8 del 1 aprile 2016, facendo riferimento alle disposizioni contenute nei commi 658 e 659 dell'articolo 1 della Legge di Stabilità 2015.

Cosa cambia: le polizze Temporanee Caso Morte sono escluse dalla tassazione sui capitali

L'Agenzia, nella sua nota, spiega che prima dell'entrata in vigore della legge di Stabilità 2015 «l'esenzione dalla tassazione era intesa con riferimento all'intera somma che risarciva il verificarsi dell'evento morte a prescindere dalla natura finanziaria di parte della prestazione corrisposta ai beneficiari dell'assicurazione sulla vita per il caso di morte dell'assicurato».

Con l'entrata in vigore della legge, invece, viene introdotta una diversificazione del regime fiscale a seconda della tipologia di polizza che viene sottoscritta.

In particolare per le polizze definite di “puro rischio”, come le Temporanee Caso Morte, si applica una totale esenzione dell'Irpef su quanto corrisposto ai beneficiari. Se hai scelto dunque di proteggerti con una polizza TCM, non avrai aggravi fiscali sul capitale assicurato, qualora questo venisse erogato.

Le cose cambiano, invece per i prodotti assicurativi di “tipo misto”, ovvero quelli che prevedono la liquidazione di un capitale al beneficiario sia in caso di morte dell’assicurato, che nel caso in cui, allo scadere della polizza, l'assicurato fosse ancora in vita. Trattandosi a tutti gli effetti di una forma di investimento, secondo la legge, questo tipo di polizze rientrano nei redditi provenienti da capitale e pertanto devono essere sottoposte ad una forma di tassazione, esattamente come gli altri redditi di questo tipo.

Come si specifica nella Circolare e più precisamente: “tale reddito rientra fra i redditi di capitale di cui alla lettera g-quater) dell’articolo 44, comma 1 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, 917 (TUIR), e determinato ai sensi dell’articolo 45, comma 4, dello stesso testo unico in base al quale i capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla 5 vita e di capitalizzazione costituiscono reddito per la parte corrispondente alla differenza tra l’ammontare percepito e quello dei premi pagati”.

Consulenza polizza giovane coppia

L'ammontare della prestazione imponibile, rileva ancora l'Agenzia delle Entrate, deve “corrispondere alla differenza tra il valore di riscatto che sarebbe stato riconosciuto all'assicurato, determinato al momento individuato sulla base delle condizioni contrattuali, e l'ammontare dei premi pagati al netto di quelli corrisposti per la copertura del rischio di morte”.

Nel caso tu abbia dunque aderito ad una polizza di tipo misto, i tuoi capitali saranno soggetti ad una tassazione su tutti i proventi percepiti a partire dal 1 gennaio 2015, così come definito nella Legge di Stabilità.

Come magra consolazione ai possessori di questo tipo di prodotti vita, ma solo di ramo I (polizze d'assicurazione sulla vita), resta l'esenzione dall'imposta di bollo: le rivalutabili sono le uniche (insieme ai fondi pensione e fondi sanitari) a non pagare il balzello sugli investimenti dello 0,2% annuo.

 

Polizza vita a partire da €8 al mese

Un aiuto per dare stabilità ai tuoi cari se non puoi più occuparti di loro

Anticipo di €10mila ai familiari per le spese urgenti in caso di decesso (a certe condizioni)

Si attiva direttamente al telefono, il costo è fisso per tutta la durata della polizza

Fai un preventivo

Il dilemma delle prestazioni ricorrenti di una polizza caso vita e caso morte

In alcuni casi le assicurazioni sulla vita di tipo misto comprendono anche le cosiddette “prestazioni ricorrenti”, ovvero delle erogazioni periodiche, oltre quelle che vengono corrisposte alla scadenza del contratto.

In questo caso non ci sono interpretazioni definitive perché, anche secondo l'Agenzia delle Entrate, restano delle variabili importanti: “le prestazioni ricorrenti di una polizza – si legge nella citata Circolare - sono tassabili qualora, alle prestabilite scadenze periodiche, sia determinabile con certezza la sussistenza di un vero e proprio rendimento finanziario della polizza stessa”.

Fuori dai tecnicismi, si può dire più semplicemente che non c'è certezza sulla tassazione effettiva del capitale corrisposto su una singola prestazione ricorrente, poiché le polizze di questo tipo non offrono alcuna garanzia di restituzione del capitale investito, circostanza verificabile solo alla scadenza del contratto.

La Circolare infatti conclude: “La tassazione delle prestazioni ricorrenti è pertanto sospesa fino al momento dell'erogazione del capitale assicurato a seguito di riscatto o a scadenza del contratto”.

Leggi anche: