FAQ sull'Arbitro Assicurativo

Scopri come funziona l’Arbitro Assicurativo e come può aiutarti a risolvere le controversie.

FAQ

Per poter ricorrere all’Arbitro Assicurativo è necessario aver prima presentato un reclamo alla compagnia di assicurazione o all’intermediario coinvolto.

I fatti indicati nel ricorso devono coincidere con quelli esposti nel reclamo. In assenza di reclamo, il ricorso all’Arbitro Assicurativo sarà dichiarato inammissibile e non verrà esaminato.
Questo passaggio è fondamentale perché la compagnia o l’intermediario devono avere la possibilità di rispondere e tentare di risolvere la questione.
Il reclamo va indirizzato all’Ufficio Reclami dell’impresa di assicurazione o all’intermediario, a seconda del soggetto interessato.
Attenzione: il reclamo all’IVASS non sostituisce il reclamo verso l’impresa o l’intermediario. Solo quest’ultimo costituisce il presupposto per presentare un ricorso all’Arbitro Assicurativo.

Possono rivolgersi all’Arbitro Assicurativo il contraente della polizza (anche se cointestatario), l’assicurato e, nel caso delle polizze vita, il beneficiario.
Importante: solo il contraente, in quanto titolare dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, può presentare ricorso per questioni che riguardano direttamente il contratto, come ad esempio la richiesta di rimborso di un premio non dovuto o la modifica delle condizioni contrattuali. Per approfondimenti si rimanda alla sezione Reclami e Arbitro Assicurativo

È possibile presentare ricorso all’Arbitro Assicurativo per problematiche legate a un contratto di assicurazione, come il mancato pagamento di un indennizzo o l’applicazione di una clausola contrattuale.
Si può inoltre ricorrere all’Arbitro Assicurativo per contestare il comportamento di una compagnia o di un intermediario che si ritenga non conforme alle norme che regolano la vendita o la gestione della polizza.

Sì, è possibile avviare un ricorso all’Arbitro Assicurativo anche per reclami presentati prima del 15 gennaio 2026, a condizione che siano rispettati due requisiti fondamentali:

- Il reclamo deve essere stato inoltrato entro 12 mesi dalla data di avvio dell’Arbitro Assicurativo (quindi entro 12 mesi dal 15 gennaio 2026).

- I fatti contestati non devono risalire a più di 3 anni rispetto alla data di presentazione del reclamo.

Se il ricorso riguarda una polizza vita, l’importo da liquidare non deve superare:

- 300.000 euro per le polizze che prevedono prestazioni esclusivamente in caso di decesso dell’assicurato (ad esempio le cosiddette “temporanea caso morte”)

- 150.000 euro per tutte le altre tipologie di polizze vita.

Se il ricorso riguarda una polizza danni, la somma di denaro oggetto della richiesta del ricorrente non deve superare 25.000 euro.

La procedura per presentare ricorso all’Arbitro Assicurativo si svolge interamente online, dalla fase di invio fino alla comunicazione della decisione.
Il ricorso deve essere trasmesso esclusivamente tramite il Portale Arbitro Assicurativo, accessibile dal sito www.arbitroassicurativo.org.
Non sono ammessi altri canali di invio, come e-mail ordinaria (PEO), posta elettronica certificata (PEC), raccomandata, fax o consegna a mano.

Attraverso la piattaforma è possibile monitorare in qualsiasi momento lo stato del proprio ricorso e ricevere le comunicazioni da parte dell'Arbitro Assicurativo

È possibile presentare il ricorso tramite un'altra persona a cui conferire una procura oppure con un'associazione a tutela dei consumatori

L’Arbitro Assicurativo decide esclusivamente sulla base dei documenti forniti, quindi è importante inviare tutte le informazioni utili a sostenere la propria posizione. Se lo ritiene necessario, l’Arbitro può richiedere ulteriori documenti.

Al ricorso devono essere allegati:

- copia del reclamo inviato alla compagnia o all’intermediario e dell’eventuale risposta ricevuta

- tutti i documenti che dimostrano i fatti contestati

- la ricevuta del pagamento del contributo per la procedura

- copia della procura e dei documenti di identità del ricorrente e del procuratore, se il ricorso è presentato per conto di un’altra persona.

Non devono essere allegati documenti contenenti dati sanitari (cartelle cliniche, certificati medici, foto) o informazioni su condanne penali o reati, poiché l’Arbitro non potrà tenerne conto.