Il business cresce? Dalla partita IVA alla società, quale scegliere?

Il lavoro va bene, hai la partita IVA e dei collaboratori che ti aiutano. E' arrivato il momento di trovare una forma societaria che possa aiutarti a crescere ancora con dei soci. Quali sono le forme che esistono? Come puoi mettere al sicuro il tuo business?

Quando il tuo lavoro cresce, può essere necessario, e conveniente, cambiare la compagine societaria e trasformare la classica ditta individuale in un’altra forma per un business più grande. Puoi scegliere la società di capitale unipersonale, se vuoi  mantenerne il controllo, oppure la società di persone, se decidi di prendere con te uno o più soci. In quest’ultimo caso potrai comunque mantenere la maggioranza, ma avrai al tuo fianco non più collaboratori o dipendenti, bensì soci che detengono quote dell’azienda.

La scelta è quindi importante e deve essere ponderata con attenzione, cerchiamo di capire assieme come fare.

 

Come trasformare la ditta individuale in società

Il conferimento è l’operazione straordinaria prevista dall’articolo 2464 del Codice Civile [1] e ti permette di apportare denaro, crediti o altri beni in natura ad una società di nuova costituzione o già preesistente. Perseguendo la strada della newco (termine inglese crasi di New Company, cioè nuova società), di fatto, l’attività della ditta individuale continua senza interruzioni.

In alternativa, puoi decidere prima di cosituire una nuova società e, poi, dopo un blando avviamento, conferire la ditta individuale al suo interno con un aumento di capitale.

Prima di poter compiere questa operazione, è necessaria la valutazione di un revisore che certifichi i conti della ditta con una stima giurata. L’asseverazione (ovvero la certificazione della veridicità del bilancio dell’azienda) può essere effettuata davanti a un notaio o presso la cancelleria di un Tribunale qualsiasi. La relazione giurata, quindi, verrà allegata all’atto notarile con il quale si costituirà la nuova società o al verbale di assemblea con il quale si effettua l’aumento di capitale.

I costi di conferimento da considerare sono compresi fra i 1200 e i 1400 euro circa:

  • imposta di bollo di €156,00 (€300 se l’azienda ha immobili);
  • imposta di registro di €200,00;
  • imposta ipotecaria di €200,00 (solo nel caso in cui l’azienda abbia immobili);
  • imposta catastale di €200,00 (solo nel caso in cui l’azienda abbia immobili);
  • tasse ipotecarie di €90,00 (solo nel caso in cui l’azienda abbia immobili);
  • diritti registro imprese di €90,00 (per atto costitutivo o verbale di assemblea);
  • diritti registro imprese di €30,00 (per il conferimento d’azienda);
  • bollo per il registro imprese di €65,00;
  • diritto annuo registro imprese di €120,00 (solo in presenza di atto costitutivo);
  • tassa d’archivio da €27,5 ad €139,4 (cambia sulla base del valore complessivo conferito).

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Da ditta individuale a società di capitale unipersonale

Il conferimento è, dunque, un atto piuttosto semplice da realizzare, soprattutto se la nuova società è una società di capitali unipersonale:

  • Srl unipersonale (Società a Responsabilità Limitata);
  • SpA unipersonale (Società per Azioni).

In questi casi, il soggetto che controlla l’azienda o ne fa parte è uno solo ed è quindi più corretto definire queste società delle imprese individuali con delle responsabilità limitate. Questo aspetto è uno dei grandi vantaggio di scegliere queste forme giuridiche, perché ti consente di tenere separato il tuo patrimonio personale da quello responsabile dell’azienda, non rischiare totalmente e in solido in caso di fallimento o insolvenza e tenere lontano i creditori dai beni familiari. Più l’attività aumenta in volume, più può essere consigliabile optare per una di queste forme.

Le società unipersonali, benché abbiano un unico socio, devono sottostare alle regole previste dalla legge e quindi hanno l’obbligo di:

  • redigere uno statuto;
  • costituire un’assemblea;
  • costituire un organo amministrativo (nel quale possono sedere persone estranee alla compagine societaria o fiduciari dell’imprenditore);
  • costituire un organo di controllo;
  • versare il capitale sociale, per intero e non solo il 25% come avviene di solito;
  • mantenere la contabilità ordinaria;
  • presentare annualmente il bilancio d’esercizio alla camera di commercio.

Ma quale forma societaria è opportuno scegliere? Alla domanda è difficile rispondere in termini assoluti, tuttavia la differenza più importante è certamente nel capitale sociale. In una SpA è, attualmente, di minimo 50 mila euro, mentre nella Srl la soglia minima è di 10 mila euro. Una differenza non da poco.

La gestione amministrativa di queste società deve essere demandata a un consulente esperto e tutte le carte devono essere sempre in ordine se non vuoi avere sorprese con fisco, dipendenti o fornitori.

D’altro canto, scegliendo una Srl o una SpA hai più facilmente la possibilità di aumentare il numero di soci e, più in generale, queste forme societarie sono perfette se il tuo business è in eSpAnsione o in ascesa. A prescindere dalle forma giuridica scelta puoi mantenere il controllo della società detenendo le quote di maggioranza o la rappresentanza legale.

Lavorare con dei soci, quale società scegliere

Se decidi di iniziare a lavorare con dei soci devi conferire la tua ditta in un’azienda precedentemente costituita o, in alternativa, trasformare una società unipersonale e prendere a bordo nuovi soggetti.

Anche questo tipo di scelta va affrontata con cautela perché costituire una società con uno o più soggetti può nascondere qualche insidia. Ad esempio, dovrai considerare che non sarai l’unico socio e potresti dover cedere, anche solo in parte, il controllo dell’attività o che, scegliendo una società di persone, sarai illimitatamente responsabile in solido in caso di problematiche economiche.

Utilizzare, infatti, una Società Semplice (Ss), una Società in Nome Collettivo (Snc) o Società in Accomandita Semplice (Sas) espone il tuo patrimonio esattamente come nella ditta individuale. Hai di contro il vantaggio di una contabilità semplificata simile alla ditta individuale e, in generale, una gestione aziendale non particolarmente complessa per il tuo consulente.

Alternativamente, puoi optare per la società di capitali classiche e mettere al riparo il patrimonio personale, tuttavia le incombenze amministrative sono più complesse, la struttura societaria è più articolata ed è necessario avere al proprio fianco soci e collaboratori fidati.

Una menzione a parte deve essere fatta per la Società a Responsabilità Limitata semplificata (Srls), una forma giuridica di recente introduzione [2] che agevola la costituzione della società. Scegliendo questa tipologia di società avrai la possibilità di beneficiare di alcune importanti agevolazioni previste dal legislatore:

  • non pagare il notaio (lo statuto, però, deve essere compilato secondo le indicazioni ministeriali, senza deroghe);
  • il capitale sociale da versare è notevolmente ridotto (da un euro a €9.999,99);
  • i diritti di segreteria e l’imposta di bollo sono azzerati.

Restano ferme le altre caratteristiche tipiche della Srl, compreso l’obbligo della contabilità ordinaria e l’obbligo dell’annuale presentazione del bilancio alla camera di commercio.

Conclusioni e consigli finali

Prima di abbandonare la ditta individuale valuta attentamente:

  • quale forma societaria scegliere, ricordandoti che una società unipersonale (Srl o SpA) ti danno la possibilità di aumentare più facilmente il numero di soci e il quantum del tuo business ma sono di più complessa gestione amministrativa, mentre Sas, Snc, Ss sono certamente più semplici da gestire e hanno una amministrazione semplificata, ma sono più statiche in termini di soci e capitale.
  • i soci con cui creare la società e cerca di restringere la cerchia ai tuoi collaboratori più fidati;
  • i costi di costituzione;
  • i costi di gestione;
  • la possibilità di conferire totalmente o in parte gli attivi della tua ditta individuale;
  • la necessità di tutelare il tuo patrimonio personale attraverso società che limitino la tua responsabilità.

Fonti per questo articolo

[1] https://www.brocardi.it/codice-civile/libro-quinto/titolo-v/capo-vii/sezione-ii/art2464.html

[2] http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2012-08-14&atto.codiceRedazionale=012G0160&elenco30giorni=false

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