Famiglie LGBT: come tutelare il patrimonio

Le famiglie LGBT in Italia sono tante, unite in matrimonio o semplicemente conviventi, con figli o senza. Ecco che la tutela del patrimonio diventa un argomento di fondamentale importanza. Come fare e quali forme scegliere?

 

L'approvazione della legge n.76 del 20 Maggio 2016[1], conosciuta anche come Legge Cirinnà ha di fatto istituito in Italia un regolamento per le unioni civili di persone dello stesso sesso.

La Legge Cirinnà ha aperto nuovi scenari relativi al riconoscimento giuridico dei vincoli di unione per coppie omosessuali, simili per molti aspetti ai diritti e doveri dei matrimoni tra uomo e donna. Sono, per esempio, consentiti divorzio breve e comunione dei beni [1], in linea con gli articoli 2 e 3 della Costituzione che garantiscono “pari dignità sociale ai cittadini, senza distinzione di sesso[3] [4].

Del disegno di legge non sono invece stati approvati, per il momento, alcuni punti importanti per la tutela del patrimonio familiare, come la stepchild adoption, che riguarda la possibilità da parte di uno dei due genitori di riconoscere il figlio biologico del proprio partner (includendolo dunque di diritto nell’asse ereditario).

Anche a causa del buco normativo è però necessario riflettere su come tutelare un patrimonio nella successione, in modo da garantire tutele e sicurezza in caso di eventi imprevisti.

 

Tutela del patrimonio: differenze tra unione civile, matrimonio e coppia di fatto

In Italia, le differenze più sostanziali tra le tre forme giuridiche in materia di diritti sono più evidenti solo nel caso delle coppie di fatto, soggette a minori benefici rispetto alle prime due.

Matrimonio e unione civile prevedono trattamenti fiscali e previdenziali comuni tra loro. Questi includono assegni di mantenimento, detrazioni fiscali sulla prima casa, TFR, pensione di reversibilità in caso di dipartita del partner e la possibilità di istituire un fondo patrimoniale comune [1].

Inoltre, grazie al riconoscimento del regime di comunione dei beni previsto dalla Legge Cirinnà, è stato reso possibile anche per le coppie dello stesso sesso unite civilmente di optare per lasciti ereditari e donazioni in vita in favore del partner, al netto delle consuete tassazioni previste per legge.

Come specificato in precedenza, le differenze tra i due vincoli riguardano quindi solo gli aspetti relativi alla genitorialità e alla fedeltà coniugale [1]. Data l'impossibilità legale di adozione, per i componenti delle coppie unite civilmente non sono previsti assegni familiari e altri diritti previdenziali legati a maternità e paternità.

È il caso delle famiglie arcobaleno nelle quali uno dei due membri della coppia abbia figli naturali propri che l’altro membro – pur non essendone biologicamente il genitore – considera come tali. Questo aspetto pregiudica naturalmente anche le intenzioni testamentarie in favore dei figli non naturali, verso i quali sarà necessario orientarsi, come vedremo in seguito, verso formule alternative di successione e tutela patrimoniale [1].

Per le coppie di fatto non sono invece previsti diritti previdenziali e di successione, ma solo il riconoscimento di una percentuale di utili dell'azienda del partner, qualora anche l'altro operi nella stessa.

In caso di separazione di una coppia di fatto è previsto un assegno di mantenimento per il membro più “debole”, ma solo per un periodo limitato e proporzionato agli anni di convivenza legalmente riconosciuti [6].

Tutela del patrimonio ed eredità nelle famiglie LGBT: come fare e quali forme scegliere

In Italia, le famiglie LGBT possono scegliere 3 diverse forme giuridiche in grado di riconoscere, con le dovute differenze, il rapporto di unione e convivenza tra persone dello stesso sesso.

L'unione civile rappresenta, come abbiamo visto, la forma più tutelata, in quanto la comunione dei beni prevista da questo vincolo permette la legale istituzione di un fondo patrimoniale (articolo 17 del Codice Civile[8]), con relativo riconoscimento di successione di beni in favore del partner. Per le intenzioni testamentarie in questo senso è quindi sufficiente, come nel caso delle coppie unite in matrimonio, la redazione di un documento ufficiale come:

  • un testamento olografo, ossia un documento scritto a mano, datato e sottoscritto dal testatore, così come previsto dall'articolo 602 del Codice Civile [5]
  • un testamento depositato da un notaio
  • una donazione da vivo, di beni o somme.

A differenza dei primi due punti, la donazione da vivo è possibile anche in favore dei figli non naturali di uno dei due membri della coppia, per i quali sono riconosciute altre forme di tutela patrimoniale come la stipula di polizze sulla vita, infortuni e malattia. [6]

Un'ultima forma di tutela è quella dell'istituzione di un fondo patrimoniale, siglato con un atto notarile e finalizzato alla tutela dei beni e dei bisogni del nucleo familiare. La redazione dell'atto in questione è possibile durante o successivamente la sottoscrizione dell'unione civile, come previsto dall'articolo 167 del Codice Civile [7], veicolando al suo interno:

  • beni immobili
  • beni mobili registrati
  • titoli di credito

Per coppie di fatto o conviventi è invece possibile ricorrere a una forma di tutela immobiliare differente, istituita grazie all'introduzione dell'articolo 2645 del Codice Civile [9].

Questa norma prevede un “vincolo di destinazione con trascrizione su beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri”, ovvero la possibilità di veicolare la proprietà di un immobile in favore di conviventi o figli naturali, per un periodo di tempo limitato. Il ricorso a questa specifica forma giuridica implica tre basilari parametri, sui quali costituire il vincolo:

  • lo scopo, ossia la ragione di tutela del bene immobile (per esempio: figli a carico ancora in periodo scolastico o senza lavoro)
  • la durata
  • il valore dei beni vincolati in relazione allo scopo.

È infine importante sottolineare che coppie unite in matrimonio, civilmente o registrate come conviventi regolari sono soggette a medesimi diritti circa la suddivisione di eventuali utili o incrementi di imprese, nelle quali siano entrambi operanti in forma di titolare e dipendente [6].

Tutelare il patrimonio con un’assicurazione sulla vita: perché conviene

Considerate comunemente formule di tutela “alternative” a quelle appena esposte, le polizze assicurative rappresentano invece una concreta possibilità per veicolare patrimoni a favore dei propri cari.

Quella delle polizze rappresenta una possibilità comune per tutte le tipologie di coppie elencate, in grado di tutelare la somma predisposta anche in caso di controversie familiari, reversibilità e revoche disposte da istituti di credito.

Nello specifico, a differenza di altre forme di tutela, una polizza assicurativa:

  • non prevede tasse di successione
  • non è pignorabile, né sequestrabile
  • tutela la famiglia nei confronti di debiti importanti (come il mutuo per l'acquisto della prima casa)
  • tutela i propri cari in caso di eventi imprevisti o difficoltà.

Per le famiglie arcobaleno, la sottoscrizione di una polizza permette inoltre un ulteriore vantaggio: la possibilità di tutelare il patrimonio a tutto vantaggio di figli non biologici, da parte di uno o entrambi i partner. Questo perché un'assicurazione prevede l'istituzione di un beneficiario specifico, al quale destinare il patrimonio senza possibilità di interferenze da parte di terzi.

Conclusioni e consigli finali

In conclusione è utile ricordare che:

  • l'unione civile per coppie omosessuali è riconosciuta dalla Legge n. 76 del Maggio 2016, meglio nota come Legge Cirinnà
  • la legge sulle unioni civili riconosce diritti previdenziali come alimenti, TFR, detrazioni fiscali sulla prima casa e pensione di reversibilità e la costituzione di un fondo patrimoniale comune
  • un testamento olografo o depositato da un notaio riconosce lasciti ed eredità a favore di partner con il quale si è uniti civilmente
  • per le coppie di fatto o regolarmente conviventi è possibile ricorrere esclusivamente a forme di tutela patrimoniale regolamentate dall'articolo 2645 del Codice Civile
  • per garantire un patrimonio sicuro a un figlio “acquisito” oppure allo stesso partner, il genitore può scegliere di effettuare una donazione o stipulare una polizza vita in favore di quest'ultimo.

Fonti per questo articolo:

  1. http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/05/21/16G00082/sg
  2. http://www.famigliearcobaleno.org/it/news/news41/
  3. https://www.senato.it/1025?sezione=118&articolo_numero_articolo=2
  4. https://www.senato.it/1025?sezione=118&articolo_numero_articolo=3
  5. https://www.ricercagiuridica.com/codici/vis.php?num=9071#id2
  6. https://www.metlife.it/blog/homepage/famiglia/2016/differenze-forme-unione-civile/
  7. https://www.ricercagiuridica.com/codici/vis.php?art=167&codice=codice%20civile
  8. https://www.ricercagiuridica.com/codici/vis.php?num=15663
  9. https://www.ricercagiuridica.com/codici/vis.php?art=2645&codice=codice%20civile
  10. https://www.ricercagiuridica.com/codici/vis.php?art=2645&codice=codice%20civileart=2645&coodiceivile.

 

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