Cyberbullismo: una nuova legge per capire e prevenire

La Camera dei deputati, nella seduta del 17 maggio scorso, ha approvato in via definitiva la proposta volta alla prevenzione e al contrasto del fenomeno del Cyberbullismo.

Il cyberbullismo è una piaga sociale ma con la nuova legge appena approvata qualcosa cambia.

Il fatto che si sia resa necessaria una legge tanto specifica testimonia bene quanto il fenomeno si stia diffondendo soprattutto in ambiti normalmente reputati “sicuri” per i giovani, come la scuola: “È certamente vero che sempre più giovanissimi (di età anche inferiore ai 10 anni) sviluppano e mantengono reti sociali attraverso i mezzi di comunicazione elettronica, sempre meno frequentemente in gruppi in presenza, e sempre più frequentemente in gruppi sui social network o su applicazioni per mobile. Questo scenario può, quindi, aiutare a comprendere come sia possibile che le vittime del cyberbullismo siano per lo più adolescenti (12-17 anni) e come i cyber-bulli siano molto frequentemente compagni di scuola della vittima.” (Cyberbullismo, a cura di Silvio Bolognini, Giuffré editore, maggio 2017 pag. 17). Un’importante evidenza sottolineata anche dal dossier di riferimento al testo di legge: “L’esperienza degli ultimi anni ha dimostrato che lo scenario principale in cui trova principale collocazione il fenomeno del bullismo è il contesto scolastico”.

Quando un comportamento è cyberbullismo

Per tutelare meglio i propri figli  è importante avere ben chiaro quando, secondo la normativa oggi vigente, un comportamento può essere inteso come bullismo informatico o cyberbullismo.

In particolare possiamo parlare di cyberbullismo quando siamo di fronte a forme di pressione fisica e/o psicologica messe in atto attraverso i mezzi informatici, da una o più persone nei confronti di un soggetto ritenuto più debole. Questi atti “sono quindi effettuati tramite mezzi elettronici come l'e-mail, la messaggistica istantanea, i telefoni cellulari, i social media, i blog. In particolare – si legge sul già citato dossier – gli atti di cyberbullismo sono compiuti, nella grande maggioranza dei casi, da soggetti minorenni e talvolta minori di 14 anni, per i quali il nostro ordinamento giuridico non riconosce l'imputabilità”.

Non si tratta però solo di attività di bullismo operate tramite mezzi informatici. Il cyber-bullo ha delle modalità specifiche e comuni alla maggior parte dei reati di questa categoria, con le quali mette in atto i suoi soprusi:

  • l'anonimato del molestatore. Moltissime attività che si possono riconoscere come cyberbullismo sono svolte in un contesto di anonimato. “In realtà – sottolinea la legge – l’anonimato è illusorio in quanto ogni comunicazione elettronica lascia delle tracce”.
  • Diffusione della identità e violazione della privacy della vittima, a fronte dell'anonimato del cyberbullo, dati e notizie sul conto della vittima possono essere inoltrate a un ampio numero di persone;
  • la difficile reperibilità dell'autore;
  • possibilità di essere «un'altra persona» on line (vedi giochi di ruolo), possono indebolire le remore etiche; spesso la gente fa e dice on line cose che non farebbe o direbbe nella vita reale.

Inoltre, secondo un inquadramento di tipo psicologico, sono state individuate le seguenti categorie di cyberbullismo:

  • flaming: invio di messaggi violenti e volgari mirati a suscitare battaglie verbali in un, forum;
  • molestie (harassment): spedizione ripetuta di messaggi insultanti mirati a ferire qualcuno;
  • denigrazione: sparlare di qualcuno per danneggiare gratuitamente e con cattiveria la sua reputazione;
  • sostituzione di persona (impersonation): farsi passare per un'altra persona per spedire messaggi o pubblicare testi reprensibili;
  • rivelazioni (exposure): pubblicare informazioni private o imbarazzanti su un'altra persona;
  • inganno (trickery): ottenere la fiducia di qualcuno con l'inganno per poi pubblicare o condividere con altri le informazioni confidate via mezzi elettronici;
  • esclusione: emarginare deliberatamente una persona da un gruppo on line per provocare frustrazione o sentimenti negativi;
  • cyber persecuzione (cyberstalking): molestie e denigrazioni ripetute e minacciose mirate a incutere paura.

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Cyberbullismo e prevenzione nelle scuole, cosa prevede la legge

Al di là delle utili definizioni del problema, cosa prevede la legge nello specifico per garantire la prevenzione e la protezione dei ragazzi?

Innanzitutto è stato specificato che il giovane (di 14 anni o più) che abbia ricevuto minacce o pressioni ascrivibili ad atti di cyberbullismo, possa rivolgersi direttamente al titolare del trattamento dei dati dello strumento che sta utilizzando e dal quale sono provenute le minacce (social media, blog, sito, forum, etc) per chiedere l’immediato blocco dei dati personali a titolo di protezione, in modo da evitare ulteriori violazioni alle proprie informazioni personali. 
Tutti i social network danno sempre infatti la possibilità di restringere le regole della privacy di ogni iscritto impostando determinati parametri che rendono visibili o meno i propri contenuti e le informazioni di contatto. Questi dati possono essere resi noti a chiunque capiti sul profilo oppure solo a determinate persone. Quando ci sono segnalazioni di atti di cyberbullismo il gestore del social applica dunque le massime restrizioni.

Come segnalare un atto di bullismo informatico ai social network

I social hanno oramai dedicato delle pagine ad hoc alla segnalazione di soprusi informatici di ogni genere.

- Facebook dedica una sezione al cyberbullismo) spiegando a ragazzi e genitori cosa fare e come fare per segnalare un abuso o per tutelare la sicurezza dei profili dei propri figli;

- Instagram fa lo stesso e anche questo social dedica una pagina a genitori e ragazzi dove sono indicati link utili e post di approfondimento;

- Twitter, altro popolare social network tra i giovani, dedica delle pagine alla sicurezza dei ragazzi e all’attenzione dei genitori sul come gestire la sicurezza della navigazione dei propri figli

- WhtsApp, che è utilizzato ogni giorno dalla quai totalità degli adolescenti, non è un social e pertanto non contiene in sé guide o strumenti per contrastare o spiegare cosa fare e come agire. Tuttavia è importante sottolineare come, a quanto sembra dai dati, la maggior parte di episodi di bullismo scolastico avviene proprio sfruttando questo mezzo.

Dopo aver segnalato un episodio di bullismo informatico, il servizio che prende in carico la segnalazione (ovvero il servizio del social network o la Polizia Postale) deve comunicare entro 24 ore di aver ricevuto la richiesta ed entro 48 ore di aver predisposto un’attività cautelativa. La medesima richiesta può essere rivolta al Garante per la Protezione dei dati personali.

È sempre importante sporgere denuncia anche presso la Polizia Postale che è pronta ad contrastare con ogni mezzo reati di questo genere. Ci si può recare di persona presso gli uffici territoriali oppure telefonare.

La prevenzione inizia dalla scuola

La norma recentemente approvata prevede inoltre che all’interno della scuola sia prevista una adeguata formazione al personale (docenti e collaboratori), oltre a promuovere la partecipazione attiva degli studenti e la previsione di misure di sostegno e di rinserimento per i giovani coinvolti in vicende di bullismo informatico, anche attraverso interventi di carattere educativo, come progetti sull’uso consapevole di internet.

Sempre nella scuola, deve essere individuato un docente con ruolo di referente che dovrà collaborare con le Forze di Polizia, con le associazioni e i centri di aggregazione giovanile nell’ottica di prevenzione e contrasto dei fenomeni. Quando si dovessero verificare dei casi, il dirigente scolastico ha inoltre l’obbligo di informare le famiglie dei minori coinvolti a qualunque titolo e di attuare le misure educative.
Il cyber-bullo può essere dunque punito secondo l’articolo 4 commi 9 e 9bis del DPR 249/98 ovvero secondo lo Statuto degli Studenti della scuola Secondaria con l’allontanamento alla scuola per periodi brevi o lunghi a seconda della gravità. Nel secondo caso è previsto l’intervento dei servizi sociali e dell’autorità giudiziaria per la rieducazione e il reintegro nella comunità. Se il pericolo derivato dagli atti di cyberbullismo è considerato molto grave, tale da generare un “elevato allarme sociale” può anche essere disposta l’esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione agli esami di Stato.

Da ultimo, la legge prevede la disciplina sull'ammonimento del questore: fino a quando non sia stata proposta querela o presentata denuncia per i reati di ingiuria, diffamazione, minaccia o trattamento illecito di dati personali commessi mediante Internet, da minorenni (sempre di 14 anni o più) nei confronti di altro minorenne, il questore - assunte se necessario informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti - potrà convocare il responsabile (insieme ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale), ammonendolo oralmente ed invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge.