Imposta di bollo: come viene calcolata e quando si paga la cosiddetta tassa sul risparmio

L’imposta di bollo che viene richiesta sui conti correnti, sui conti di deposito e su altri strumenti finanziari è una tassa che moltissimi risparmiatori devono pagare ogni anno. Ecco come viene calcolata, quando si paga e quali strumenti di risparmio sono esenti.

L’imposta di bollo è una tassa che rientra fra le imposte indirette, quelle cioè che si rivalgono sul capitale “in occasione di manifestazione indiretta della capacità contributiva” ovvero mediata attraverso atti.

 

Imposta di bollo su conti correnti e conti di deposito: quanto e quando si paga sugli strumenti finanziari

Abbiamo già parlato della differenza tra conto corrente e conto di deposito e pur trovandoci di fronte a due strumenti di gestione finanziaria differente, in entrambi i casi dobbiamo confrontarci con l’eventualità di considerare l’imposta di bollo tra i “costi” di tenuta conto.

In questo caso ci saranno poche operazioni da fare, perché l’articolo 13 del Decreto Legge 201 del 6 dicembre 2011 stabilisce un’imposta annua fissa:

  • 34,20 euro annui se il cliente è una persona fisica oppure se è un cointestatario o una ditta individuale;
  • 100 euro annui se si tratta del conto corrente o deposito di un’entità differente dalla persona fisica (società, etc);
  • se la giacenza media del conto corrente o del libretto postale è inferiore a 5mila euro non si paga l’imposta di bollo.

La legge stabilisce che l’imposta è dovuta per ogni singolo conto corrente o conto di deposito anche se intestati alla medesima persona, tuttavia per il calcolo della giacenza media (che se inferiore a 5 mila euro dà diritto all’esenzione) vanno considerati non i saldi medi dei singoli rapporti, ma quelli cumulati di tutti i conti correnti e i libretti intestati alla medesima persona e aperti presso gli stessi istituti di credito. Solo per libretti postali e conti correnti postali le giacenze non si considerano come un unicum (anche se c’è lo stesso intestatario) perché i primi sono rapporti diretti con Cassa Depositi e Prestiti, mentre i secondi con Poste Italiane.

L’imposta di bollo è inoltre un’imposta che si determina in base al periodo di “vita” del conto nell’anno. Questo significa che pur essendo una tassa annuale che si calcola sull’anno civile, occorre calcolarla parzialmente per conti che hanno una vita inferiore. In questo caso bisogna ricavare l’ammontare della tassa considerando solo i giorni di reale esistenza del conto o del libretto.

In questo caso il calcolo da fare è semplice:

34,20 (oppure 100 nel caso di persona giuridica) x giorni di “vita” del conto : 365 (o 366 se l’anno è bisestile). Il risultato va arrotondato al centesimo.

Supponiamo che una persona abbia tenuto un conto aperto per 6 mesi. Dall’8 gennaio all’8 giugno. Occorre calcolare i giorni di vita del conto e quindi:

23 (gen)+28 (feb)+31 (mar)+30 (apr)+31 (mag)+8 (giu) = 151 giorni totali di vita del conto

Essendo una persona fisica il titolare del conto procederemo così:

(34,20 x 151) : 365 = 14,15 euro

In ogni caso sia le banche che le Poste hanno la possibilità, per periodi inferiori all’anno, di stabilire quote forfettarie periodiche, ovvero “fisse” per trimestre, semestre, etc.

In ogni caso al singolo contribuente non sarà richiesto di effettuare questi calcoli perché l’istituto di credito provvede direttamente all’addebito dell’imposta di bollo sul conto corrente. Tuttavia queste informazioni sono utilissime per controllare il prelievo a questo fine, evidenziato sull’estratto conto.

Solitamente l’addebito avviene:

  • al 31 dicembre di ogni anno (nella maggior parte dei casi. Alcune banche potrebbero applicare periodicità differenti);
  • alla data di cessazione del rapporto (chiusura conto).

L’esenzione dal pagamento dell’imposta di bollo è prevista nei seguenti casi:

  • conti e libretti postali intestati a Onlus o federazioni sportive riconosciute dal Coni;
  • conti correnti base intestati a utenze svantaggiate con Isee inferiore a 8 mila euro;
  • conti con giacenza media inferiore a 5 mila euro oppure con giacenza negativa.

Imposta di bollo sulle fatture: si paga sempre?

L’imposta di bollo sulle fatture si paga mediante l’apposizione della marca da bollo. Il contrassegno telematico va acquistato in tabaccheria, applicato sul documento e annullato (con un segno di penna, una firma o sim).

La marca da bollo, che assolve all’imposta, è obbligatoria su tutte le fatture, sia intestate a aziende/persone fisiche italiane che estere.

L’imposta di bollo di 2 euro si paga sulle fatture che superano i 77,47 euro e che sono esenti IVA e nello specifico:

  • su fatture dove non è prevista l’Iva ai sensi dell’articolo 15 del DPR 663/1972 e cioè generalmente su fatture che riguardano rimborsi, sull’ammontare di sconti, oppure sulle more;
  • le operazioni che sono esentate come da articolo 10 del medesimo DPR. e più nello specifico: fatture d’acquisto di attività di gioco (lotto, scommesse, etc), attività di compravendita di oro e preziosi, locazioni e affitti, donazioni e beneficenza, etc.;
  • fatture relative a operazioni assimilate alle esportazioni;
  • fatture emesse da un soggetto aderente al regime dei minimi e che per questo non comportano l’addebito IVA;

In questi casi la marca va apposta sull’originale consegnato al cliente mentre sulla copia che resta a chi ha emesso fattura va indicata la dicitura riportante l’ID della marca da bollo usata sulla fattura consegnata.

Per quanto riguarda le fatture telematiche ovvero per quei contribuenti che desiderano inviare la fattura via email utilizzando la forma virtuale al posto di quella cartacea, è necessario chiedere all’Agenzia delle Entrate la possibilità di assolvere l’imposta di bollo in modo virtuale.

Questa richiesta può essere fatta mediante il modulo che si trova sul sito dell'Agenzia delle Entrate.

L’Agenzia delle Entrate ha inoltre messo a disposizione dei contribuenti un vademecum per la compilazione del modello.

Sulle fatture elettroniche invece, cioè quelle destinate prevalentemente alla liquidazione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione, il versamento del bollo virtuale può essere effettuato tramite F24 indicando come Codice Tributo: 2501.

Risparmi e investimenti inclusi ed esclusi dall’imposta di bollo

Quando si parla di investimenti, lo Stato prevede l’applicazione di un’imposta di bollo pari allo 0,20% su base annua e interessa tutti i prodotti finanziari, compresi i depositi bancari e postali e le somme vincolate sui conti correnti, i buoni fruttiferi postali e le gestioni patrimoniali.

Sono invece esclusi dal pagamento dell’imposta di bollo:

Conclusioni finali e consigli finali

L’imposta di bollo è una tassa indiretta cartolare che si applica solitamente con importo fisso su fatture, ricevute e su libretti postali e conti correnti, ma anche – in modo proporzionale – su investimenti e risparmi come possono essere i buoni fruttiferi oppure le somme vincolate su conti di deposito o conti correnti.

Essendo un’accisa va pagata quando è necessario e bisogna assicurarsi di assolverla:

  • annualmente su conti correnti e conti di deposito;
  • su ogni fattura esente Iva e superiore a 77,47 euro, mediante l’applicazione dell’apposito contrassegno autoadesivo del valore di 2 euro sulla copia originale;
  • su ogni investimento o risparmio vincolato o trasformato in buono fruttifero nella misura dello 0,2%.

Potendo scegliere, è sempre preferibile investire laddove questa accisa non deve essere corrisposta, ovvero su fondi pensione, fondi sanitari o su polizze vita.

Fonti per questo articolo

Gazzetta Ufficiale, Riferimento normativo: Art.6 DLgs 17 giugno 2014 – Imposta di bollo su libri, registri e altri documenti rilevanti ai fini tributari.

[1 e 2] Il Sole 24 Ore

[3 e 4] GBsoftware

[5 e 7] Agenzia delle Entrate

[6] Gazzetta Ufficiale

[7] http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/29f70b004f924b05b1edfb013c39b904/circolare+15e.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=29f70b004f924b05b1edfb013c39b904

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