Addio ai maxi conguagli di luce, gas e acqua: bollette prescritte in due anni

La norma è stata approvata e fa parte della nuova Legge di Bilancio. Da marzo 2018 niente più conguagli per le bollette della luce, poi toccherà al gas (da gennaio 2019) e infine all’acqua (da gennaio 2020). Si potranno contabilizzare al massimo 2 anni.

La nuova legge di Bilancio[1], approvata allo scadere dello scorso anno, contiene in sé un provvedimento che ha già incassato il parere favorevole dei consumatori: una modifica dell’attuale sistema di contabilizzazione dei conguagli di luce, acqua e gas.

Fino ad oggi era possibile ricevere, durante l’anno, delle bollette dagli importi piuttosto elevati, a causa della presenza di conguagli riferiti anche a periodi lunghi: fino a cinque anni. E questa probabilità ha riguardato fino a oggi, secondo il vicepresidente della Camera Simone Baldelli, “padre” della nuova norma: “Circa due milioni di bollette ogni anno”.[2]

Conguagli: cosa sono e perché periodicamente vengono contabilizzati nelle bollette

Da consumatori abbiamo sentito molte volte questo termine: ma cosa significa davvero?

Il conguaglio è un’operazione di pareggiamento della contabilità e in questo caso, ovvero quello delle bollette che riguardano le utenze domestiche, è una sorta di recupero dei consumi non contabilizzati nelle fatture precedenti. Il motivo del conguaglio può essere dovuto al fatto che – in molti casi – i consumi conteggiati sono presunti e non effettivi, stimati cioè in base a una media o a un riferimento precedente relativo a quell’utenza.

Molti utenti non sanno che nelle condizioni contrattuali di ogni fornitura si trova anche (ed è obbligatorio) l’indicazione del sistema di calcolo dei consumi presunti: questo è un modo trasparente per permettere al sottoscrittore del contratto di comprendere quali sono i criteri per realizzare la stima periodica contabilizzata in bolletta. Questi criteri tengono conto di ciò che è stato dichiarato al momento del contratto: uso della casa, componenti della famiglia, apparecchiature utilizzate.

Come funzionerà il sistema di conguagli con la nuova legge

Da marzo di quest’anno inizierà un nuovo corso: le compagnie fornitrici di energia elettrica non potranno più contabilizzare in bolletta dei “recuperi” di credito, i famosi conguagli, che si riferiscono a periodi oltre i 24 mesi precedenti il momento della fatturazione. A gennaio del prossimo anno (2019) toccherà anche ai fornitori di gas metano, infine, nel 2020 sarà il turno dei fornitori di acqua corrente.

La nuova norma riguarda sia utenti privati, sia utenze cosiddette business composte da microimprese (con meno di 10 dipendenti e fatturato entro i 2 milioni di euro) e studi professionali.

Il provvedimento mira a ridurre sensibilmente la possibilità che – a causa degli interessi di mora – il debito contratto (anche se inconsapevolmente) dall’utente, aumenti oltre misura.

Cambia anche il periodo di tempo che le aziende avranno per recuperare gli importi delle bollette non pagate: attualmente la normativa prevede un massimo di 5 anni per la prescrizione delle bollette, mentre con la nuova legge anche questo periodo si accorcia e diventa di 2 anni, allineandosi con la possibilità di produrre una bolletta di conguaglio relativa. [3]

Oltre ciò, la legge dà una nuova veste anche alle procedure di ricorso eventualmente effettuate dagli utenti che credono di aver ricevuto conguagli di importo sbagliato. Con la nuova legge, il cittadino titolare del contratto o il professionista, ha diritto alla sospensione del pagamento fino all’esito delle verifiche in questi casi:

  • Per fatture di conguaglio eventualmente riferite a periodi superiori ai 24 mesi precedenti;
  • Nel caso in cui l’Antitrust abbia aperto un procedimento per l’accertamento di violazione del codice di consumo.

Qualora l’utente avesse già provveduto al pagamento della bolletta poi accertata come “sbagliata”, il distributore dovrà procedere al rimborso dei pagamenti non dovuti entro 3 mesi.[4]

Autolettura periodica: il modo più semplice per evitare i conguagli

Ogni contatore, sia esso dell’acqua, del gas o dell’energia elettrica, è dotato di un sistema che consente all’utente di poter tenere sotto controllo i propri consumi. Peraltro questo è un obbligo stabilito dalla Delibera n. 200/99. art. 3 [5] dell’Autorità dell’Energia che obbliga “Gli esercenti [...] a rendere disponibile ai clienti medesimi una modalità di autolettura dei consumi”.

Ancora la stessa norma stabilisce con chiarezza che questa comunicazione che l’utente può effettuare, è valida ai fini della fatturazione (a meno che il fornitore del servizio non rilevi delle difformità, in questo caso è obbligato a comunicare che i dati forniti non sono ritenuti validi).

Questo significa che, comunicando con periodicità l’autolettura e dunque i dati dei contatori ai fornitori di luce, acqua e gas, puoi evitare le stime: riceverai così bollette relative ai consumi reali senza incappare nei conguagli che possono essere fastidiosi perché contabilizzano somme solitamente più alte di quelle attese.

Peraltro oggi il sistema di autolettura è sempre più semplice: dai nuovi contatori che possono essere “letti” dai distributori e dunque non necessitano di controllo da parte dell’utente fino ai molteplici sistemi di invio dati che ogni compagnia mette a disposizione dei propri utenti: oggi puoi comunicare i dati via SMS, sito web, App, o anche attraverso numero verde oppure presso gli sportelli territoriali del tuo fornitore.

Conclusioni e consigli finali

Ricevere un conguaglio non è mai piacevole perché mette la famiglia, il professionista o la microimpresa di fronte a una spesa non prevista. Tuttavia si tratta quasi sempre di somme dovute che l’utente deve provvedere a saldare al fornitore del servizio.

Per questo ti consigliamo di:

  • Richiedere l’istallazione dei nuovi contatori elettronici – se non li hai già – perché facilitano l’autolettura oppure la rendono disponibile da remoto al fornitore del servizio che può così fatturare solo i consumi effettivi;
  • Effettuare l’autolettura periodica ogni qualvolta è possibile: in questo modo non riceverai conguagli;
  • Controllare le bollette e confrontare i consumi che sono stati contabilizzati (stimati) con quelli reali. Se ti accorgi che c’è una difformità, specialmente per eccesso, fai l’autolettura: significa che hai pagato più di quel che avresti dovuto nelle bollette precedenti e per questo godi di un “credito” che ti sarà contabilizzato nelle bollette successive. Nel caso contrario riceverai un conguaglio.

Fonti per questo articolo

[1] Legge di Bilancio 2018 (Legge 27 dicembre 2017, n. 205, G.U. n.302 del 29-12-2017 – Suppl. Ordinario n. 62).

[2] http://www.corriere.it/economia/17_dicembre_17/stop-maxi-conguagli-bollette-luce-gas-acqua-prescritte-due-anni-34f361f6-e28b-11e7-8f76-99e6e07abbd9.shtml

[3] http://www.adnkronos.com/soldi/economia/2017/12/16/bollette-non-pagate-cambia-prescrizione_UFAYlqE6CuArR8b2OLbNqM.html

[4] https://www.laleggepertutti.it/190298_bollette-luce-gas-e-acqua-nuova-prescrizione

[5] https://www.autorita.energia.it/allegati/docs/99/200-99old.pdf

 

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