Differenze tra matrimonio, convivenza e altre forme di unione civile

Due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale possono legalizzare il loro rapporto attraverso un matrimonio (religioso o civile), un'unione civile o una semplice convivenza. Vediamo le differenze che sussistono tra queste tre forme di unione

Da maggio 2016 anche l'Italia ha finalmente una legge che riconosce diritti e doveri delle unioni tra persone che vogliono condividere le loro vite, ma senza contrarre il matrimonio. In altri paesi, leggi di questo tipo esistono da anni, forse per questo le situazioni sono anche meglio disciplinate: per esperienza sul campo.

In Italia invece, esistono ancora differenze sostanziali per il riconoscimento dei diritti acquisiti e garantiti in caso di  matrimonio, unione civile e convivenza di fatto. 

Matrimoni, unioni e convivenze: facciamo chiarezza

Il matrimonio è definito nell’articolo 29 della Costituzione come l’atto con cui due persone, di sesso opposto, rendono pubblica la loro volontà di concretizzare una comunione spirituale e materiale di vita. Ed è “ordinato sull'uguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare”. Può essere celebrato in presenza dell’ufficiale di stato civile o in chiesa.

L’unione civile invece è indicata come “una specifica formazione sociale” tra persone dello stesso sesso, legate da vincoli affettivi ed economici ma non vincolate da matrimonio (o impossibilitate a contrarlo). Per vedere riconosciuti i propri diritti, sarà sufficiente fare una dichiarazione all’ufficiale di stato civile.

La convivenza di fatto invece va dichiarata semplicemente all’anagrafe ed è una forma fruibile da coppie eterosessuali o omosessuali, purché non vincolate da rapporti di parentela o adozione, da un altro matrimonio o unione civile.

Patrimonio, fisco e previdenza

Ma nella sostanza, a livello patrimoniale e fiscale, esistono differenze tra le tre opzioni?

In caso di matrimonio e unione civile, le coppie sono soggette al regime di comunione dei beni, hanno diritti riconosciuti in caso di successione e hanno l’obbligo di collaborare ai bisogni comuni.

Anche il trattamento fiscale e previdenziale tra queste due forme di unione è (quasi) identico: stessi diritti quindi in caso di assegno di mantenimento (post “divorzio”), TFR e pensione di reversibilità  in caso di dipartita del “coniuge”, detrazioni fiscali per prima casa e familiari a carico. Un’unica differenza: vista la mancata possibilità di adozione, i componenti delle coppie unite civilmente non hanno diritto agli assegni familiari né ai servizi legati a maternità e/o paternità.

Se invece si opta per una convivenza di fatto, sarà necessario firmare un contratto di convivenza (redatto da un notaio o un avvocato) che conterrà le decisioni della coppia, senza diritti sulla successione.

I legami previdenziali non sono contemplati tra componenti delle coppie di fatto. Unico impegno riconosciuto dalla legge è relativo al diritto di partecipazione agli utili dell’azienda del partner, ma non nel caso in cui si lavori nell’azienda. E se la convivenza barcolla e crolla, lo Stato ha previsto un assegno di mantenimento, ma solo per un numero di anni limitato e proporzionato agli anni di convivenza di fatto.

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Divorzio, separazione e fedeltà

Anche in questo caso, poche ma sostanziali differenza tra chi ha contratto matrimonio e chi ha deciso di unirsi civilmente. Mentre i coniugi sono soggetti al rispetto di un periodo di separazione di 12 mesi per poter attivare la pratica di divorzio (sei se la decisione è consensuale), le coppie unite civilmente sono chiamate a firmare una comunicazione ufficiale che attesti la loro volontà di sciogliere l’unione (anche nel caso che solo uno dei due voglia separarsi) per accedere al divorzio in soli 3 mesi, portato avanti tramite accordo sottoscritto davanti ad un ufficiale di Stato Civile.

In entrambe le forme di unione la legge italiana prevede che il più “debole” dei partner abbia diritto agli alimenti e all’assegnazione della casa.

E in caso di convivenza? Nessun iter da affrontare, tranne nei casi in cui un giudice decida che uno dei due debba ricevere gli alimenti perché in stato di bisogno. Per quanto riguarda l’obbligo di fedeltà sessuale - norma non più prevista da molti paesi e su cui molti giudici italiani sono flessibili - permane solo nel caso di matrimonio.

Coppia conversazione con bambino

Figli e adozioni

Il capitolo più dibattuto e discusso prima, durante e anche dopo la stesura della legge che ha disegnato orizzonti e confini delle tre diverse tipologie di unione. A oggi, l’adozione di un bambino o la procreazione assistita sono diritti riconosciuti solo a coppie unite in matrimonio.

Nel caso di nascita in una coppia unita civilmente, è stato definito che il bambino sia riconosciuto come figlio del genitore biologico e non di entrambi.

Ma con la presenza della frase “resta fermo quanto previsto e consentito in materia di adozione dalle norme vigenti”, i contraenti di un’unione civile possono rivolgersi ad un giudice e sperare di ufficializzare il riconoscimento adottivo (stepchild adoption) da parte del partner. In molti Tribunali oggi si è orientati verso questa soluzione, ma la discrezionalità del giudice non permette la certezza del risultato sperato.

In caso di convivenza, la possibilità di adottare un bambino è legata alla durata del contratto di convivenza (servono almeno 3 anni di durata del rapporto) e deve essere esplicitato l’impegno al matrimonio. Mentre il diritto alla stepchild adoption è garantito.

Unioni civili e convivenze in Europa

L’Italia è l’ultimo dei paesi fondatori dell’unione europea a riconoscere diritti e doveri di unioni civili e convivenze. E, probabilmente, il vuoto normativo è stato (almeno in parte) colmato a seguito della condanna della Corte di Strasburgo del 2015, secondo cui “la tutela legale attualmente disponibile in Italia per le coppie omosessuali non solo fallisce nel provvedere ai bisogni chiave di una coppia impegnata in una relazione stabile, ma non è nemmeno sufficientemente affidabile”.

In Belgio, il matrimonio tra persone dello stesso sesso è possibile dal 2003, adozioni e stepchild adoption (letteralmente, adozione del figliastro) sono legiferate dal 2006.

I Paesi Bassi hanno riconosciuto la parificazione dei legami addirittura nel 2001.

La Spagna ha modificato il Diritto di Famiglia nel 2005, riconoscendo i diritti-doveri di matrimonio civile, adozione e stepchild adoption alle coppie eterosessuali e omosessuali.

Anche Irlanda, Francia, Norvegia, Portogallo, Lussemburgo, Islanda, Svezia, Danimarca, Austria e Malta, tra il 2002 e il 2015, si sono organizzati per legalizzare e normare unioni tra persone (abolendo la differenza di sesso) e adozioni.

Si attendono norme giuridiche di adattamento dei diritti da parte di Germania, Estonia, Croazia, Slovenia e Grecia. Fanalino di coda rimangono paesi come Lituania, Polonia, Bulgaria, Romania, Lettonia e Slovacchia in cui esistono leggi costituzionali che vietano il matrimonio tra persone dello stesso sesso.

Conclusioni

Matrimonio vs unioni civili e coppie di fatto. Ecco, in breve, in cosa si differenziano.

Dal punto di vista fiscale:

  • matrimonio e unione civile: le coppie sono soggette al regime di comunione dei beni, hanno diritti riconosciuti in caso di successione e hanno l’obbligo di collaborare ai bisogni comuni. Anche trattamento fiscale e previdenziale è (quasi) identico.

  • con la convivenza di fatto è necessario firmare un contratto di convivenza che conterrà le decisioni della coppia, senza diritti sulla successione.

Figli:

  • L’adozione di un bambino o la procreazione assistita sono diritti riconosciuti solo a coppie unite in matrimonio.

  • Il figlio di una coppia unita civilmente è riconosciuto come figlio del genitore biologico e non di entrambi. Sta al giudice la decisione di concedere la stepchild adoption.

  • Le coppie conviventi possono adottare solo dopo 3 anni di vita insieme e devono manifestare la volontà di sposarsi.