Coppie non sposate e adozione: quando è possibile accogliere un bambino

Nel nostro Paese, le persone single possono adottare solo bambini con cui vi è un vincolo di parentela, oppure minori con disabilità. Anche chi non è sposato può adottare, ma solo in casi che l'articolo 44 della legge 184/83 sull'affidamento e le adozioni definisce "particolari". Ecco come avviare le procedure e come si muove l'opinione pubblica intorno a questa legge.

Le statistiche relative agli ultimi anni ci dicono che l’Italia è tra i principali paesi in Europa con il minor tasso di matrimoni celebrati, insieme a Slovenia, Lussemburgo e Portogallo [1]. Tutto ciò conferma una già lampante tendenza: meno matrimoni a favore della convivenza. Ma cosa succede quando una coppia non sposata decide di voler adottare un bambino?

Vediamo insieme quando è possibile, in Italia, accogliere un bambino pur non essendo sposati.

I requisiti generali per l’adozione in Italia

I requisiti per l’adozione, sia essa nazionale o internazionale, sono quelli previsti dall’art. 6 della legge 184/83 (come modificata dalla legge 149/2001) che disciplina anche l’affidamento, dove si legge che “L’adozione è permessa ai coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni, o che raggiungano tale periodo sommando alla durata del matrimonio il periodo di convivenza prematrimoniale, e tra i quali non sussista separazione personale neppure di fatto e che siano idonei ad educare, istruire ed in grado di mantenere i minori che intendano adottare”.

Per quanto riguarda l’età, ci sono delle regole ben precise. Nello specifico:

-        la differenza minima tra adottante e adottato è di 18 anni;

-        la differenza massima tra adottanti ed adottato è di 45 anni per uno dei coniugi, di 55 per l'altro. Tuttavia, se i coniugi adottano due o più fratelli o se hanno già un figlio naturale o adottivo minorenne, tale limite è derogato.

I limiti sull’età sono stati introdotti per permettere all’adottato di avere genitori idonei a crescerlo e seguirlo durante le varie fasi della vita, ma anche per rispettare, in un certo senso, i limiti imposti dalla natura, soprattutto per le madri. Oltre ad essere idonei ad educare, istruire e mantenere i figli, poi, gli aspiranti genitori non devono avere in corso nessun procedimento di separazione, nemmeno di fatto.

Le coppie non sposate possono adottare?

Nonostante la legge sembri parlare chiaro, la risposta più giusta alla domanda “è possibile adottare un bambino, in Italia, pur non essendo sposati?” È: “A volte sì”.

L’adozione da parte di coppie non sposate è possibile, come recita l’articolo 44 della legge 184, in “casi particolari” e nello specifico:

“a) da persone unite al minore, orfano di padre e di madre, da vincolo di parentela fino al sesto grado o da rapporto stabile e duraturo preesistente alla perdita dei genitori;

b) dal coniuge nel caso in cui il minore sia figlio anche adottivo dell'altro coniuge;

c) quando vi sia la constatata impossibilità di affidamento preadottivo”.

Un’alternativa all’adozione per le coppie non sposate: l’affidamento

Dal 2013 è possibile stabilire l’unione della coppia con un contratto di convivenza, diverso dal contratto matrimoniale ma legalmente valido.

Come indiretta conseguenza di un ampliamento del concetto di matrimonio, si è aperto, nel 2015, un altro capitolo relativo alla forma più simile all’adozione: l’affidamento prolungato (legge 173/2015 sulla continuità affettiva) [2].

La formula di affido, a differenza dell’adozione, va genericamente intesa come temporanea perché presuppone che, prima o poi, il minore possa far ritorno alla famiglia di origine.

L’affido è visto come la disponibilità da parte di una famiglia o di un single di occuparsi di un bambino o un ragazzo minorenne che si trova in difficoltà e che – per ragioni di sicurezza – viene allontanato dal suo nucleo.

Per ricevere un bambino in affidamento la famiglia deve dimostrare:

·        Di avere spazio sufficiente in casa per accogliere un altro membro

·        Di volersi impegnare a mantenere i rapporti con la famiglia di origine del bambino

·        Di poter seguire il minore affidatogli nel suo percorso di sviluppo

Generalmente queste forme di affido durano al massimo 2 anni ma sono prorogabili se la famiglia di origine non ha risolto i suoi problemi.

La legge sulla continuità affettiva riconosce però un principio importantissimo, in questi casi: il diritto dei minori di continuare a mantenere un legame con la famiglia affidataria. In particolare, nell’articolo 1 comma 5-bis è messa in evidenza la possibilità della famiglia affidataria di richiedere l’adozione del minore considerando i legami stabiliti in precedenza. L’assenso all’adozione viene dato dal Tribunale dei Minori.

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Conclusioni e consigli finali

Le coppie non sposate, in Italia, possono oggi adottare un minore solo e soltanto in casi particolari normati dalla legge o attraverso l’estensione per continuità affettiva, di un affidamento: ma su questo punto deve esprimersi il Tribunale dei minori e altre parti, se richiesto.

Esiste quindi una possibilità che mette un punto sulla questione ed apre la possibilità di adottare a chi ha deciso di non contrarre matrimonio, ma è comunque una famiglia. E potrebbe legittimamente esserlo per un bimbo o una bimba la cui vita è iniziata in salita.

[1] https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/EDN-20190214-1?inheritRedirect=true

[2] https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/10/29/15G00187/sg

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