Matrimonio e convivenza: cosa cambia in tema di eredità e tutela dei figli

Per vivere con il proprio partner non è necessario sposarsi. È possibile convivere e avere gli stessi diritti delle coppie che hanno scelto il matrimonio. Tuttavia, è bene conoscere le differenze che sussistono tra i due regimi in termini di eredità e tutela dei figli.

 

In questo blog abbiamo già affrontato l'argomento convivenza-matrimonio, esaminando le differenze relative al patrimonio, al fisco e alla previdenza. Abbiamo anche parlato di adozione e divorzio, mettendo su un unico piatto le unioni civili, il matrimonio e le coppie di fatto.

In questo articolo, invece, vogliamo focalizzarci su altri aspetti:

  • l'eredità
  • la tutela dei figli

Tralasciando per un attimo una crisi di coppia, una separazione e la fine di un amore, quello che importa davvero è garantire ai nostri figli un futuro. In egual modo, è nostra cura voler sostenereil nostro/la nostra partner che ha condiviso con noi decenni di vita, esperienze, malumori, avvenimenti importanti e traguardi.

L'eredità è, infatti, un punto cruciale, che non bisogna trascurare - in caso si abbia scelto la convivenza.

Matrimonio e convivenza: cosa dice la Costituzione?

In sintesi, secondo la legge italiana, da maggio 2016, le coppie di fatto hanno diritti e doveri che puntano a equiparare il rapporto di convivenza al matrimonio, sia nella tutela dei figli, sia nella gestione dell’eredità.

La riforma, in realtà, mira a regolamentare, in maniera più oculata, le famiglie di fatto, ossia quei nuclei familiari costituiti da individui che hanno scelto di vivere, sì insieme, ma senza contrattualizzare davanti alle istituzioni il loro legame.

Naturalmente, per ottenere dei diritti bisogna, in primis, dimostrare che è in atto un rapporto di convivenza - riconosciuto socialmente e legalmente - e che esiste un’abitazione comune dove la coppia trascorre la propria vita familiare.

È possibile risolvere queste pratiche burocratiche presso un ufficio dell'anagrafe, presentando un'apposita richiesta dove si specifica la volontà di una convivenza per vincoli. Con queste premesse, alla coppia convivente vengono aperte tantissime porte, fino a qualche anno fa impensabili. Come, ad esempio, la possibilità di ricorrere all'adozione, o la facoltà di partecipare all'assegnazione di una casa popolare. O ancora, la possibilità di assistere il proprio compagno, in caso quest'ultimo abbia subito una forte invalidità.

Tutte queste sfumature, che con il matrimonio appaiono più nitide, riguardano anche i rapporti di eredità e tutto quello che concerne la tutela di un figlio.

Giovane coppia con bimbo a passeggio

Matrimonio e convivenza: come funziona l'eredità?

I rapporti di successione tra coniugi sono saldamente regolamentati dalla Legge italiana. In un matrimonio, infatti, il coniuge superstite ha diritto all'eredità. Sempre e comunque. Le proporzioni, naturalmente, variano a seconda della presenza di figli o di altri parenti prossimi.

Una coppia di fatto, invece, risulta meno tutelata. Se uno dei conviventi passa a miglior vita, il compagno non ha alcun diritto successorio, a meno che il defunto non ne abbia fatta espressa volontà tramite un testamento. In caso contrario, l’eredità sarà destinata ai parenti prossimi..

In presenza di figli, però, il discorso varia leggermente. Un figlio nato dall'unione di una coppia di fatto, infatti, ha pieno diritto alla successione, ma non acquisisce nessun diritto nei confronti dei parenti dei genitori.

Ciò significa che, esclusivamente sotto il profilo giuridico, la parentela si instaura solo in linea diretta. Il bambino sarà, quindi, solo parente dei nonni. Questo fa la differenza per i diritti di successione: il figlio naturale eredita solo dai genitori e dai nonni, mentre il figlio legittimo eredita da tutti i parenti fino al sesto grado di parentela.

Nel caso in cui uno dei genitori passi a miglior vita senza redigere testamento, è la Legge che stabilisce a chi attribuire l’eredità. In questo caso, un figlio naturale gode di eguali diritti e doveri di un figlio legittimo. Pertanto i figli nati fuori dal matrimonio non subiscono più disparità ma entrano a pieno titolo e con pari merito ai figli legittimi nella comunione ereditaria.

L’esistenza o meno del contratto matrimoniale quindi perde di rilevanza, e l’interesse del minore va tutelato a prescindere dallo status dei genitori.

Anche per questo motivo il cosiddetto diritto di commutazione, che permette ai figli legittimi di “soddisfare in denaro o in beni immobili ereditari la porzione spettante ai figli naturali a patto che non vi si opponessero”, è stato abrogato.

Matrimonio e convivenza: la tutela dei figli

Il nostro ordinamento, già con la riforma del diritto di famiglia, si era preoccupato di tutelare il figlio naturale ponendo quest’ultimo in una condizione di quasi equiparazione del figlio legittimo.

Tuttavia, mentre il figlio legittimo aveva un rapporto di appartenenza con i genitori, per il figlio naturale la situazione era diversa. La mancanza del vincolo matrimoniale faceva sì che si determinassero due tipi di rapporti indipendenti tra loro: figlio-madre e figlio-padre. Veniva a instaurarsi, così, un naturale rapporto giuridico nei confronti di ciascun genitore. Ma non solo, al figlio naturale non poteva essere giuridicamente riconosciuto alcun rapporto con fratelli, nonni e zii.

Solo in seguito all’approvazione di una legge del 2012, relativa alla riforma sulla filiazione, i figli nati al di fuori del matrimonio hanno acquisito gli stessi diritti dei figli nati con filiazione legittima.

Con le nuove norme vigenti dunque viene riconosciuto a tutti i figli, anche quelli nati sotto lo status di “convivenza” un unico stato giuridico. Ciò vale a dire che, gli obblighi morali, sociali e giuridici dei genitori conviventi sono analoghi a quelli che sorgono tra genitori sposati, sia in materia di grado di parentela, sia come spiegato sopra di eventuale eredità, sia di affidamento e mantenimento.

La legge ha smesso di fare distinzione tra filiazione legittima e filiazione naturale, per la legge si parla solo e semplicemente di figli.

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Infatti, se la convivenza cessa così come accade per il matrimonio,

  • l’affidamento del figlio naturale viene stabilito in base al criterio dell’interesse del minore
  • qualora vi sia disaccordo tra i due genitori il Tribunale dei Minori decide le questioni concernenti l’affidamento
  • il genitore a cui il figlio non viene affidato, se ne esistono le condizioni, può essere obbligato a versare assegni di mantenimento e a provvedere alle spese sanitarie o di studio

Scegliere se sposarsi o convivere non è mai semplice. Bisogna valutare, oltre l'amore e i propri sogni, quale può essere lo scenario più adatto a noi, ai nostri figli e al nostro partner.

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