Gestire il patrimonio di un disabile: chi è e quali sono i doveri dell'amministratore di sostegno

Se in una famiglia ci sono disabili o persone che non possono compiere atti di ordinaria o straordinaria amministrazione, si può giungere alla nomina di un amministratore di sostegno. Ecco chi è, chi può essere nominato, quali sono i diritti e i doveri.

Una persona con una grave disabilità o incapace di occuparsi in maniera autonoma di se stessa e della gestione del proprio patrimonio, può essere sottoposta ad amministrazione di sostegno per tutelarne i diritti e le finanze, sia in maniera continuativa che temporanea. [1]

Si tratta di uno strumento di protezione particolarmente incisivo: chi ne è sottoposto, infatti, non può prendere più parte ai processi decisionali circa investimenti e gestione patrimoniale, se non in minima parte e ogni azione è delegata all’amministratore di sostegno delegato.

Questo strumento viene più spesso applicato nel caso di anziani con malattie degenerative che minano la capacità di intendimento, minori quando i genitori non possono più esercitare adeguatamente le funzioni parentali, portatori di handicap fortemente limitanti per la propria autonomia.

 

Chi può richiedere l’amministrazione di sostegno

La domanda di amministrazione di sostegno può essere presentata alla cancelleria del Tribunale locale e a farlo possono essere:

  • la persona direttamente oggetto dell’amministrazione;
  • un familiare, purché entro il quarto grado di parentela;
  • gli affini entro il secondo grado;
  • il coniuge o una persona stabilmente convivente;
  • il Pubblico Ministero, qualora decidesse di procedere;
  • i servizi sociali;
  • il tutore o il curatore, qualora la persona sia già sottoposta a provvedimento di inabilità o interdetta.

In quest'ultimo caso, assieme alla domanda di amministrazione di sostegno, va presentata anche la richiesta di revoca dell’istanza precedente. [1]

Come richiedere l’amministrazione di sostegno

La domanda per richiedere l’amministrazione di sostegno va presentata alla cancelleria del Giudice Tutelare dove risiede la persona oggetto del possibile provvedimento, corredata da documenti che dimostrino:

  • la ragioni per le quali viene richiesta l’amministrazione di sostegno;
  • la descrizione, quanto più dettagliata possibile, degli eventi che hanno portato a tale decisione;
  • gli atti per i quali è richiesto l’amministratore di sostegno;
  • le generalità del soggetto designato ad esercitare il ruolo;
  • eventuali perizie o certificati medici che attestino patologie invalidanti;
  • possibili dichiarazioni di autorizzazione o di opposizione da parte dei familiari.

Se l’amministrazione di sostegno è richiesta anche per la salvaguardia del patrimonio del soggetto disabile, potrebbe essere necessario produrre un elenco patrimoniale e un dettaglio dei redditi percepiti.

Il giudice tutelare, generalmente entro sessanta giorni dalla richiesta e dopo aver raccolto tutte le informazioni del caso, decide se sottoporre o meno ad amministrazione di sostegno la persona per la quale è stata presentata richiesta. Con il pronunciamento il giudice decide anche:

  • chi svolgerà il ruolo di amministratore di sostegno;
  • il limite di spesa che l’amministratore può utilizzare per gli atti in cui è chiamato ad intervenire;
  • la durata dell’incarico (anche a tempo indeterminato);
  • quali atti possono essere compiuti solo con l’ausilio dell’amministratore;
  • ogni quanto l’amministratore di sostegno dovrà riferire al giudice (attività svolta, condizioni di salute e sociali del beneficiario del provvedimento);
  • eventuale compenso spettante all’amministratore di sostegno.

Gli atti esclusi dall’elenco fornito al giudice, generalmente quelli della vita quotidiana, possono essere compiuti senza l’ausilio dell’amministratore di sostegno.

Il giudice, inoltre, potrebbe decidere di essere interpellato prima di effettuare operazioni importanti che coinvolgano in maniera significativa la vita dell’amministrato, soprattutto se il patrimonio è cospicuo, come ad esempio atti di compravendita o cessioni in beneficenza.

Chi può diventare amministrazione di sostegno

La nomina dell’amministratore di sostegno, come accennato in precedenza, può essere suggerita direttamente dal beneficiario se prevede una sua futura incapacità a badare a se stesso (ad esempio a causa di una conclamata malattia). La scelta deve essere effettuata per mezzo di atto redatto di fronte a pubblico ufficiale o con una scrittura privata autenticata. È bene sapere che il giudice può ritenere non idonea la persona designata e nominarne un’altra in sostituzione.

I soggetti che possono ricoprire il ruolo di amministratore di sostegno sono:

  • i parenti entro il quarto grado, compresi i genitori, i fratelli, le sorelle o i figli;
  • il coniuge, purché non separato, o il convivente;
  • il soggetto designato (con le modalità sopra descritte) che dunque può essere anche un soggetto terzo, normalmente un avvocato o un curatore patrimoniale.

Gli operatori che hanno in cura, o si occupano stabilmente del beneficiario del provvedimento di amministrazione di sostegno, non possono essere considerati dal giudice.

Conclusioni e consigli finali

L’amministrazione di sostegno deve essere considerata un mezzo per coadiuvare chi ha perso, non ha mai avuto, o non può ancora avere, la totale e piena capacità di svolgere i gesti che contraddistinguono la sua esistenza. Per questi soggetti occuparsi della propria persona o andare al supermercato può non essere un problema. I problemi sorgono quando si tratta di prendere decisioni importanti che riguardano la gestione finanziaria o economica, soprattutto in presenza di patrimoni da tutelare.

Richiedere una valutazione specialistica o il pronunciamento di un giudice per se stessi o per una persona cara , è, quindi, la manifestazione concreta di un aiuto e può essere anche solo momentaneo.

In caso di difficoltà è possibile contattare alcune associazioni che si occupano di questo istituto e delle persone tutelate, in particolare:

  • Anita [2], l’Associazione Nazionale Italiana Tutori e Amministratori di sostegno, che nasce per fornire supporto ed assistenza ai soggetti deboli ed alle persone nominate quali loro Tutori e Amministratori di sostegno.
  • AIASS Onlus [3], Associazione Italiana Amministratori di Sostegno Solidali, un’associazione di volontariato che offre supporto, assistenza e formazione agli Amministratori di Sostegno che svolgono questa funzione non come professione.

Fonti per questo articolo

[1] https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_3_2_1.page

[2] http://www.sostegnoanita.it/

[3] http://www.aiassonlus.it/

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